Atto istitutivo
Istituzione di Fondazione
Repubblica Italiana
L’anno millenovecentocinquantasei il giorno dieci del mese di marzo, in Roma, in Via Botteghe Oscure n° 32. Innanzi a me dottor Romualdo Manoni, Notaio in Roma e Velletri; assistito dai testimoni idonei ai sensi di legge come dichiarano signori:
- Prof. Marchetti Gianluigi di Sante, nato ad Imola e domiciliato a Latina, Tor Tre Ponti:
- Avv. Raule Lino fu Oreste, nato ad Adria e domiciliato in Roma, via Pietro Venturi, 10,
E’ presente
– il signor don Roffredo Caetani Duca di Sermoneta fu Duca Onorato, nato a Roma e domiciliato a Cisterna di Latina, musicista,
giuridicamente capace ed a me personalmente noto per essere certo della sua identità personale.
Il Duca Roffredo Caetani dichiara che, per onorare e perpetuare la memoria del defunto ed indimenticabile suo figlio Camillo, caduto eroicamente in Albania nonché dei suoi fratelli Don Leone e Don Gelasio, col presente atto istituisce una fondazione intitolata a nome del suo figlio scomparso, e cioè “Fondazione Camillo Caetani di Sermoneta” destinata a promuovere:
a) Attività a fine educativo per mezzo di ricerche di studi di carattere generale sulla storia e sulla cultura, comunque connessi con il ricco ed inesplorato materiale dell’archivio di casa Caetani;
b) Ricerche e studi sulla storia della Casa Caetani stessa, mediante la divulgazione dell’opera “Domus Caietana” di Don Gelasio Caetani, opera che deve essere proseguita ed aggiornata;
c) Studi sul mondo islamico, mediante la divulgazione dell’opera “Gli annali dell’Islam” del compianto Don Leone Caetani, opera che dev’essere ultimata ed aggiornata in collaborazione con la “Fondazione Caetani” della Accademia dei Lincei;
d) La divulgazione e pubblicazione delle opere musicali del fondatore Duca Roffredo Caetani di Sermoneta;
e) Tutte le iniziative atte a svolgere le attività che possono comunque concorrere allo adempimento dei compiti sopra indicati.
Statuto vigente
Art. 1
1. La Fondazione «Camillo Caetani di Sermoneta», istituita per iniziativa del compianto Duca Don Roffredo Caetani di Sermoneta con atto notaio Manoni del 10 marzo 1956, è un’istituzione culturale non avente scopo di lucro.
2. La Fondazione ha sede in Roma nel Palazzo Caetani in via delle Botteghe Oscure 32, dove dovranno permanentemente essere custoditi l’Archivio Caetani, i documenti, libri, quadri, cimeli, mobili e qualsiasi altro oggetto che presenti interesse artistico, storico, archeologico, archivistico e bibliografico, comunque pervenuto in possesso della Fondazione.
Art. 2
1. La Fondazione ha lo scopo di provvedere all’ordinamento e alla conservazione del patrimonio archivistico, librario e storico artistico; di assicurarne agli studiosi la disponibilità; di promuovere, a fine educativo e culturale, gli studi sulla storia della Famiglia Caetani; di favorire la conoscenza del contributo di essa alla vita istituzionale e alla cultura italiana e internazionale.
2. Per il conseguimento di tale scopo, e nel rispetto delle volontà del Fondatore, di cui al predetto atto istitutivo del 10 marzo 1956, la Fondazione, nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio:
a) cura la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico costituito dal Palazzo Caetani e dalle opere e arredi in esso contenuti, promuovendo a tal fine giornate di studio ed esposizioni;
b) provvede alla catalogazione scientifica delle opere d’arte e degli arredi storici conservati nel Palazzo Caetani;
c) favorisce, con pubblicazioni, borse di studio, concorsi, premi, sussidi ed altro, gli studi sulla storia della Famiglia Caetani e delle famiglie ad essa collegate, con particolare riguardo alla continuazione dell’Opera «Domus Caietana»; promuove lo studio e la conoscenza delle personalità della Famiglia Caetani, emergenti nell’arte, nella politica e nelle scienze;
d) cura il riordinamento e favorisce lo studio del patrimonio librario e documentario di Donna Marguerite Chapin Caetani;
e) collabora con l’Accademia dei Lincei per la divulgazione dell’Opera di Don Leone Caetani “Gli annali dell’Islam”;
f) provvede alla conservazione delle opere musicali di Don Roffredo Caetani e ne favorisce la conoscenza e l’esecuzione;
g) provvede alla conservazione delle tombe Caetani al Verano e della Cappella in S. Pudenziana;
h) provvede, nelle forme ritenute idonee dal Consiglio, alla gestione dell’azienda agricola sita in provincia di Latina, in comproprietà con la Fondazione “Roffredo Caetani di Sermoneta”, con sede a Sermoneta (LT, Via della Fortezza n. 1, c. f. 80012990596), nell’ideale continuità della presenza della Famiglia Caetani sul territorio dalla stessa per secoli posseduto e realizzando colture agricole compatibili e rispettose dell’ambiente;
i) può, su decisione del Consiglio, promuovere qualsiasi altra attività di carattere culturale e collaborare ad iniziative di altre qualificate istituzioni culturali.
Art. 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
1. dall’edificio storico denominato Palazzo Caetani, sito in Roma, via delle Botteghe Oscure 32, e precisamente:
a) dal piano nobile del Palazzo, come dal predetto atto notaio Manoni del 10 marzo 1956;
b) dai due appartamenti al 2° piano del Palazzo di cui all’atto notaio Manoni 23 marzo 1962, portante la rinuncia di usufrutto di Donna Lelia Caetani-Howard;
c) dalla restante parte del Palazzo, già di proprietà di Donna Lelia Caetani-Howard, come da testamento olografo, del 15 luglio 1972, pubblicato agli atti del notaio Tito Staderini il 10 marzo 1977;
d) dal patrimonio archivistico, librario, archeologico e storico artistico esistente nel Palazzo Caetani, ivi compresi gli arredi, di cui alla Schedatura di rilevamento del Patrimonio artistico di Palazzo Caetani in Roma 2010-2011, e successivi aggiornamenti;
e) dalla metà indivisa, con la Fondazione “Roffredo Caetani di Sermoneta”, dei terreni costituenti l’azienda agricola sita in provincia di Latina, indicati alla lettera B del predetto testamento olografo pubblicato agli atti del notaio Staderini il 10 marzo 1977;
f) dai restanti terreni in comune di Latina, di cui alla lettera D del predetto testamento olografo pubblicato agli atti del notaio Staderini il 10 marzo 1977.
g) dai valori mobiliari derivanti dal reinvestimento delle indennità di esproprio e dei corrispettivi di vendite di terreni di cui alle lettere c) e d).
2. Il patrimonio è integrato da eventuali donazioni ed erogazioni da parte di persone fisiche o di enti pubblici e privati, nonché da acquisti effettuati dalla Fondazione e da avanzi di gestione destinati a tal fine dal Consiglio.
3. I beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, costituiscono patrimonio indisponibile della Fondazione.
Art. 4
1. La Fondazione, per provvedere alle spese necessarie a realizzare gli scopi indicati all’art. 2, si avvale dei proventi e rendite derivanti dalle sue proprietà, oltre che di eventuali donazioni, nonché di erogazioni concesse non a titolo di integrazione del patrimonio.
Art. 5
1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione di quattordici membri, così composto:
a) il Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana o un suo delegato;
b) 11 membri eletti dalla maggioranza del Consiglio per 5 anni, ma rieleggibili dalla stessa, scelti tra personalità di elevato livello culturale, idonee a contribuire efficacemente al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
c) due membri designati dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta.
2. Il voto è personale e non delegabile.
Art. 6
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, per la durata di 5 anni, con possibilità di rielezione per entrambi. Può altresì nominare un Presidente Onorario ed in questo caso la carica è vitalizia.
Il Consiglio nomina altresì una Giunta esecutiva di cinque membri, composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci. Delibera gli indirizzi generali per la gestione del patrimonio della Fondazione e ne approva il programma annuale e pluriennale delle attività culturali, su proposta della Giunta esecutiva; delibera altresì su ogni questione utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione sottopostagli dalla Giunta esecutiva o dal Presidente.
Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di dieci giorni, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre consiglieri;
La convocazione è effettuata mediante spedizione per raccomandata, per posta elettronica, via fax o consegna a mano di un apposito avviso contenente anche l’ordine del giorno della seduta.
Il quorum costitutivo e funzionale del Consiglio è dato dalla metà più uno dei membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti sono equiparati al voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giunta esecutiva si riunisce di regola una volta al mese ad iniziativa del Presidente o di almeno tre membri, con un preavviso minimo di quattro giorni e con le stesse modalità del Consiglio. Con l’accordo di almeno quattro membri, le riunioni della Giunta esecutiva possono tenersi in videoconferenza.
Quorum costitutivo e funzionale della Giunta esecutiva sono, entrambi, di almeno tre membri, uno dei quali dovrà essere obbligatoriamente il Presidente o il Vice Presidente.
La Giunta esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle attività della Fondazione, sulla base degli indirizzi generali determinati dal Consiglio.
Il Consiglio ha facoltà di nominare, anche fuori dei suoi membri, un Segretario di cui definirà i compiti, un Esperto contabile ed un Esperto Tecnico.
Art. 7
I membri del Consiglio decadono quando omettono di partecipare alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.
I membri della Giunta esecutiva decadono quando omettono di partecipare alle riunioni più di quattro volte consecutive, senza giustificato motivo.
La decadenza, ai sensi dei commi 1 e 2, è constatata dal Presidente, e comunicata alla Giunta e al Consiglio, oltre che all’interessato.
Il Consiglio, in sostituzione dei propri membri defunti, di quelli dimissionari, e di quelli decaduti, elegge i nuovi componenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b).
Il Consiglio, in sostituzione dei membri della Giunta esecutiva defunti, di quelli dimissionari, e di quelli decaduti, ne elegge nel suo seno i nuovi componenti.
Art. 8
La Giunta esecutiva approva entro il 31 dicembre di ogni anno il progetto di bilancio preventivo che dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 28 febbraio. Approva altresì entro il 31 maggio il progetto di bilancio consuntivo dell’anno precedente, per l’approvazione da parte del Consiglio entro il 15 luglio. Il quorum costitutivo e funzionale del Consiglio per la seduta di bilancio è della metà più uno dei consiglieri. I bilanci sono approvati a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno sei consiglieri. Tanto il bilancio preventivo che quello consuntivo saranno accompagnati da una relazione del Presidente, nell’un caso programmatica e nell’altro riassuntiva dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti.
Art. 9
Il Presidente ha la rappresentanza giuridica e negoziale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, e controlla l’esecuzione delle relative deliberazioni
Il Presidente può delegare specifici compiti e funzioni a membri della Giunta esecutiva o del Consiglio.
Nei casi di vacanza o impedimento del Presidente, e comunque in caso d’urgenza, il Vice Presidente ne esercita i poteri ed ha la rappresentanza giuridica e negoziale della Fondazione.
Art. 10
Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nella impossibilità di realizzare gli scopi istituzionali, il Consiglio delibera, ove lo ritenga utile per il raggiungimento degli scopi stessi, e nel rispetto della volontà espressa dal Fondatore nello Statuto allegato all’atto costitutivo, la devoluzione dei beni della Fondazione alla Santa Sede, nell’osservanza delle norme di legge in materia. La devoluzione dei beni acquistati dalla Fondazione con il contributo statale o regionale segue la normativa statale e regionale in materia.
La deliberazione è presa dal Consiglio in seduta straordinaria, con la presenza della totalità dei consiglieri, ed il voto favorevole di almeno i due terzi di essi.
Art. 11
Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio, in seduta straordinaria, con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri, ed il voto favorevole di almeno la metà più uno di essi, previo parere della Giunta esecutiva. Le modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro approvazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.